GREEN PASS NELLE AZIENDE - FAQ

GREEN PASS NELLE AZIENDE - FAQ
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 126 del 16 settembre “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23  luglio 2021, n. 105, recante misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  e  per  l'esercizio  in  sicurezza di attività sociali ed economiche” che, tra le altre cose, prevede che, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, al personale delle amministrazioni pubbliche e a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID – 19. 

Vi forniamo alcune informazioni che possono essere utili: 

  • La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è demandata ai datori di lavoro che, entro il 15 ottobre p.v., devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli dovranno essere effettuati prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. 
  • La certificazione verde COVID-19, sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico. La verifica dovrà avvenire tramite l’applicazione VerificaC19 direttamente dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato: in questo caso, i datori di lavoro devono individuare e nominare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni all'esercizio dell'attività di verifica. 
  • Il lavoratore, su richiesta del verificatore (datore di lavoro o suo delegato), dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
  • L'attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati del lavoratore, in quanto il controllo non costituisce trattamento dei dati (comma 5, dell’articolo 13, del DPCM 17 giugno 2021).
  • La richiesta dell’obbligo del Green Pass non si applica esclusivamente ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (e non è il caso delle aziende) ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute.

Nell'informare che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2021 il Decreto Legge n. 139, recante "Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali", si segnalano le seguenti novità normative di diretto impatto aziendale.

Con il suddetto Decreto viene inserito l’art. 9-octies al D.L. 52/2021 che dovrebbe facilitare la programmazione del lavoro durante la vigenza dell’obbligo del possesso e della esibizione della certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro, prevedendo che “in caso di richiesta da parte del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro” i lavoratori sono tenuti a rendere comunicazioni sul possesso della certificazione “con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative”.

Viene quindi confermata la facoltà del datore di lavoro di richiedere e ricevere le informazioni dai lavoratori, ma solo limitatamente alle posizioni e situazioni organizzative in cui sia obiettivamente necessaria la previa conoscenza del personale in grado di garantire la prestazione di lavoro (quindi non genericamente per tutti i dipendenti), con il termine di preavviso individuato autonomamente dall’azienda. 

Si ribadisce che la facoltà dell’azienda di richiedere tali informazioni e l’obbligo del lavoratore di rendere la comunicazione non fanno venir meno l’obbligo di effettuare i controlli all’accesso al luogo di lavoro, anche a campione, tenuto conto che il green pass non è secondo la legislazione vigente oggetto di possibile autocertificazione.

Rimani sempre aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter