Incarico professionale: coordinatore della sicurezza

A chi serve

La nomina di tale figura, secondo quanto stabilito per legge (art. 90 del D.Lgs. 81/08) è obbligatoria:

  • nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea;
  • nei cantieri in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica azienda, l'esecuzione dei lavori, o di parte di essi, venga affidata a una o più imprese.

A cosa serve

È la figura incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori (cioè dal soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata o dalla persona da esso incaricata per lo svolgimento dei propri compiti) per garantire il coordinamento tra le imprese impegnate nei lavori, ai fini dell’abbattimento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Perché serve

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione deve coordinare le misure preventive e protettive in dotazione all’opera per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire lavori successivi sull’opera stessa.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, invece, avrà il compito di essere il primo riferimento del committente, o del responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera ed essere la figura che deve vigilare sulle misure generali di tutela.

Obblighi di legge

  • La mancata nomina del coordinatore della sicurezza da parte del committente privato si configura una violazione di carattere penale sanzionata con l'arresto sino a sei mesi o ammenda sino a 7.014,00€

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