Dichiarazione MUD 2021

Dichiarazione MUD 2021
Il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2021 (MUD 2021) è slittato dal 30 aprile al 16 giugno 2021 a causa della sua tardiva pubblicazione del D.P.C.M. del 23 dicembre 2020, avvenuta nella GU n. 39 del 16 febbraio 2021. 

Non si registrano modifiche relative alla struttura, le uniche novità introdotte riguardano le informazioni da trasmettere e le modalità di invio delle comunicazioni.

Continuano, invece, ad essere applicabili le sanzioni per la tardiva, omessa o incompleta dichiarazione.

Soggetti obbligati
I soggetti tenuti a presentare il MUD sono:
  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti per commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti;
  • i Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per lo recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
  • i gestori del servizio pubblico di raccolta con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali.
Soggetti esonerati
Non devono presentare la dichiarazione MUD, solo ed esclusivamente per quanto riguarda i rifiuti NON pericolosi:
  • i soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi;
  • le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da:
  • lavorazioni industriali
  • lavorazioni artigianali
  • fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
  • fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi;
  • fosse settiche e retti fognarie;
  • le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi);
  • le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi).
Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:
  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000,00 euro;
  • i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa;
  • i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo;
  • Chi, durante l'anno 2020, non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti.
Novità del MUD 2021
Riepilogando:
  • gli impianti che svolgono attività di recupero dovranno comunicare, nella scheda SA-AUT, se l'autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista applicazione del c.3 art. 184-ter (End-of-Waste “caso per caso”);
  • nella comunicazione rifiuti e veicoli fuori uso sono state apportate modifiche alle informazioni relative ai materiali derivanti dall’attività di recupero, con l’aggiunta di alcune tipologie e la modifica di altre;
  • la scheda “CG-costi di gestione” della comunicazione rifiuti urbani è stata completamente ridisegnata;
  • sono state modificate le categorie della comunicazione RAEE per adeguarle all’entrata in vigore dell’Open scope (ambito di applicazione della normativa RAEE “aperto” a un numero maggiore di prodotti, come previsto dalla direttiva 2012/19/UE) e della classificazione prevista dall’allegato III al D.Lgs. 49/2014;
  • sempre nella comunicazione RAEE è stata aggiunta la voce relativa alla quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, mentre è stata eliminata l’informazione sui RAEE utilizzati come apparecchiatura intera.
Comunicazioni
Le seguenti comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito mudtelematico.it:
  • Comunicazione rifiuti;
  • Comunicazione veicoli fuori uso;
  • Comunicazione imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  • La comunicazione rifiuti semplificata - tramite il portale "mudsemplificato.ecocerved.it"– è riservata ai soggetti che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti per i quali deve essere presentato il MUD e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.
Diritti di segreteria
I diritti di segreteria ammontano a 10,00 euro per dichiarazione per l’invio telematico, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con l'Istituto di pagamento InfoCamere (pagamenti.ecocerved.it).
I diritti di segreteria sono invece pari a 15 euro per l’invio tramite PEC mentre i produttori di Aee sono esenti.

Sanzioni
Nessuna novità per le sanzioni, che rimangono le seguenti:

Per la comunicazione rifiuti, secondo quanto previsto dall'art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs n. 205/2010):
- la sanzione sarà più lieve (tra i 26 e i 160 euro) qualora vi sia un ritardo della presentazione del MUD, dopo il 16 giugno 2021 ma comunque nei 60 giorni successivi alla scadenza (non semplicemente due mesi);
- la sanzione sale (da 2.600 a 15.500 euro) in caso di presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza oppure di omessa, incompleta o inesatta dichiarazione;

Ancora più salate le sanzioni per i soggetti obbligati alla comunicazione veicoli fuori uso: per mancata, incompleta o inesatta presentazione della comunicazione, la sanzione è compresa tra i 3.000 e i 18.000 euro (art. 13, comma 7, D.L.gs n. 209/2003);

Con riferimento alla comunicazione produttori AEE, si prevede per la mancata, incompleta o inesatta comunicazione annuale una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 2.000 e i 20.000 euro (D.Lgs. 49/2014, art. 38, comma 2, lettera H) con la sanzione della sospensione dell’autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi in caso di omessa presentazione.

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