I crediti d’imposta riguardano sia i lavori per la sicurezza sia le misure per la sanificazione. Per le imprese che fanno lavori per adeguare i luoghi di lavoro aperti al pubblico (come bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema), è previsto un credito d’imposta del 60% fino a un tetto di 80mila euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione. Riguarda tutti gli interventi che vengono effettuati per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus,.
Ad esempio:
· rifacimento spogliatoi e mense,
· realizzazione di spazi medici,
· ingressi e spazi comuni,
· acquisto di arredi di sicurezza,
· investimenti in attività innovative. sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa,
· acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni legate all’emergenza Coronavirus per le medesime spese.
Un altro credito d’imposta, sempre al 60%, è destinato a tutte le imprese e alle partite IVA per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi per garantire la salute di lavoratori e utenti. L’agevolazione fiscale è al 60%, fino a un tetto di spesa di 60mila euro. Sono ammissibili:
· spese sanificazione ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
· acquisto dispositivi di protezione individuale: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
· acquisto dispositivi di sicurezza diversi da quelli sopra elencati: termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Sono comprese le eventuali spese di installazione;
· acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
· acquisto di dispositivi per la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi. Anche qui sono incluse le spese di installazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione dei redditi, oppure in compensazione, non concorre alla formazione del reddito IRPEF, IRES e IRAP, è previsto un decreto ministeriale applicativo.