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Salute e Sicurezza sul lavoro per i cantieri temporanei e mobili
Il Titolo IV "Cantieri temporanei e mobili" del D.Lgs.81/2008, con i relativi allegati, si prefigge lo scopo di garantire una adeguata sicurezza nei cantieri ai fini della prevenzione degli infortuni e di qualsiasi conseguenza negativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. I principi fondamentali della legge sopracitata sono:
Il "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione" è un tecnico con particolari competenze tecniche (per operare deve essere provvisto di titolo di studio, dimostrata esperienza professionale, frequenza ad uno speciale corso).
I suoi obblighi consistono nella redazione di due documenti obbligatori, che hanno come fine il miglioramento dei livelli di sicurezza nel cantiere ed anche nei successivi interventi di manutenzione:
Il "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori" deve avere determinati requisiti professionali.
I suoi obblighi consistono sostanzialmente nel controllo dell'applicazione (sia tecnica che documentale) del PSC da parte delle imprese, nonché di tutti gli altri adempimenti connessi.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è un documento progettuale realizzato a cura del Coordinatore per la progettazione e, in alcuni casi dal Coordinatore per l'esecuzione (cantieri rientranti nella fase progettuale nei casi di applicazione previsti dal D.Lgs. 81/2008) costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell' opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi della sicurezza.
Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del D. Lgs. 81/2008.
La documentazione di sicurezza prevista dalla vigente normativa, prevede, oltre il PSC e il fascicolo tecnico, il Piano Operativo di sicurezza (POS)
Il fascicolo tecnico dell' opera (art. 91 - D. Lgs 81/2008) ha come obiettivo prevedere, pianificare e programmare l' attività di manutenzione dell' opera eseguita, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche qualitative, l' efficienza ed il valore economico.
Il fascicolo dell' opera viene predisposto dal CSP e accompagna l' opera per tutta la sua durata di vita. In particolare il fascicolo si concentrerà sui punti critici dell' attività di manutenzione.
Il fascicolo è composto da tre parti fondamentali:
- Descrizione sintetica dell' opera e l' indicazione dei soggetti coinvolti;
- Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché gli altri interventi successivi già previsti o programmati;
- Riferimenti alla documentazione di supporto esistente.
Il POS è il documento che il datore di lavoro dell' impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 81/2008. I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono segnalare nel POS le risorse, intese come uomini e mezzi, che utilizzeranno in cantiere. Il documento si completa con l' individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere e dall' esito del rapporto di valutazione del rischio rumore.
Nell'ambito della sicurezza nei cantieri StruQture offre i seguenti servizi: